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Sez. 5, Sentenza n. 12011 del 01/12/2016 Cc. (dep. 13/03/2017) Rv. 269469 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo - Termine per proporre impugnazione - Applicabilità della sospensione nel periodo feriale.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269469-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale, si applica, salvi i casi previsti dall'art. 2 della l. 7 ottobre 1969, n.742, anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)