Sez. 2, Sentenza n. 34862 del 19/07/2016 Ud. (dep. 12/08/2016) Rv. 267771 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rito direttissimo - Impugnazione - Sospensione del termine - Applicabilità - Limiti.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale, si applica, salvi i casi previsti dall'art. 2 della l. 7 ottobre 1969, n.742, anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)