Sez. 6, Sentenza n. 10347 del 06/02/2013 Ud. (dep. 06/03/2013) Rv. 254588 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rito direttissimo - Impugnazione - Sospensione del termine - Applicabilità.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
L'istituto della sospensione nel periodo feriale, fuori dei casi previsti dall'art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al termine per proporre impugnazione avverso le sentenze deliberate all'esito di giudizio direttissimo conseguente alla convalida di arresto in flagranza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)