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Sez. 3, Sentenza n. 19982 del 20/04/2011 Ud. (dep. 20/05/2011) Rv. 250388 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rito direttissimo - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250388-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

Lo svolgimento del processo con rito direttissimo rende inapplicabile l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, anche in assenza di espressa rinuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inapplicabilità consegue, da un lato, all'urgenza del rito connaturata alla necessità di convalidare l'arresto in flagranza nei ristretti termini previsti e, dall'altro, da quanto previsto nel comma terzo dell'art. 449, cod. proc. pen., che impone, successivamente alla convalida dell'arresto, di procedere "immediatamente" al giudizio, determinando così l'inoperatività dell'art. 2 della legge n. 742 del 1969).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)