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Sez. 2, Ordinanza n. 2829 del 04/07/1979 Cc. (dep. 13/10/1979) Rv. 143071 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI QUESTO ULTIMO BENEFICIO INVECE DEL PERDONO GIUDIZIALE - NECESSITA DI UNA CONGRUA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143071-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI QUESTO ULTIMO BENEFICIO INVECE DEL PERDONO GIUDIZIALE - NECESSITA DI UNA CONGRUA MOTIVAZIONE.*

Il giudice, se concede la sospensione condizionale della pena invece del perdono giudiziale, e obbligato a dare esatta contezza delle ragioni che l'hanno indotto a negare il beneficio di maggior rilievo, tenendo presente l'opportunita e la convenienza di rafforzare o meno, con una misura estrinseca, il presumibile ravvedimento del colpevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 163, Cod. Proc. Pen. art. 167, Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)