Sez. L, Sentenza n. 5107 del 04/10/1979 (Rv. 401746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE - LICENZIAMENTO PER ASSENZE INGIUSTIFICATE - PROVA RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE - LICENZIAMENTO PER ASSENZE INGIUSTIFICATE - PROVA RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE.*
A norma dell'art 5 della legge 15 luglio 1966, n 604, incombe sul datore di lavoro l'Onere della prova della sussistenza della giusta causa o dei giustificati motivi del licenziamento, mentre incombe sul lavoratore l'Onere di fornire la prova dei fatti indicati nelle proprie controdeduzioni: ne consegue che, nel caso di licenziamento per assenze ingiustificate, il datore di lavoro non deve provare se non le assenze del lavoratore, il quale deve fornire la prova che tale sua condotta debba ascriversi a fatto del datore di lavoro (nella specie: malattia causata da insalubrita dell'ambiente di lavoro). (Conf 5433/78, mass n 395195).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)