Sez. L, Sentenza n. 5433 del 21/11/1978 (Rv. 395195 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ASSENZA INGIUSTIFICATA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO MEDIANTE ALLEGAZIONE DI UNA MALATTIA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - MANCATO CONTROLLO DELLE CONDIZIONI FISICHE DEL DIPENDENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO EX ART 5 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ASSENZA INGIUSTIFICATA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO MEDIANTE ALLEGAZIONE DI UNA MALATTIA - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - MANCATO CONTROLLO DELLE CONDIZIONI FISICHE DEL DIPENDENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO EX ART 5 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art 5 della legge 15 luglio 1966 n 604, incombe sul datore di lavoro l'Onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento e, pertanto, nel caso di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, mentre il datore di lavoro deve fornire la prova di tale fatto, incombe, invece, sul lavoratore, che contesti la legittimita del licenziamento allegando l'esistenza di una malattia, la prova di tale fatto giustificativo dell'assenza stessa; ne egli e sollevato da tale Onere probatorio per il fatto che il datore di lavoro, ai sensi dell'art 5 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori) non abbia disposto il controllo delle condizioni fisiche del lavoratore assente, dal momento che tale controllo tende soltanto a conseguire una prova contraria rispetto alla documentazione prodotta dal lavoratore medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)