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Sez. 3, Sentenza n. 7135 del 06/07/1990 (Rv. 468162 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - CANONE - AUMENTI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - EFFETTI - PERMANENZA DELL'INEFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO - LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 68 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468162-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - CANONE - AUMENTI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - EFFETTI - PERMANENZA DELL'INEFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO - LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 68 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978.*

L'inefficacia della clausola di adeguamento del canone di locazione, inserita in un contratto soggetto a proroga legale, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del d.l. n. 426 del 1973, non viene meno a seguito della entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 atteso che questa, ponendo una disciplina transitoria organica e completa, stabilisce nell'art. 68, per i contratti concernenti immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e soggetti a proroga legale, specifici parametri di aggiornamento, negando altresì validità ai patti diretti ad attribuire al locatore un canone maggiore attraverso l'espressa previsione della nullità di una tale pattuizione (art. 79), che trova applicazione anche per i rapporti anteriori all'entrata in vigore della citata legge n. 392 del 1978. Siffatta interpretazione non pone il citato art. 68 in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che non sarebbe consentito, a differenza di quanto previsto dall'art. 71 della stessa legge, di ritenere l'efficacia delle clausole contrattuali di aggiornamento ISTAT dopo l'abrogazione del regime vincolistico, operata dalla legge n. 392 del 1978; atteso che la diversità di trattamento stabilita dai citati artt. 68 e 71 trova giustificazione nella scelta discrezionale operata dal legislatore avuto riguardo alla situazione del conduttore a seconda che egli sia titolare di un contratto soggetto o non soggetto a proroga alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978. (Conf 1687/89, mass n 462444, sulla prima parte; (Conf 2920/85, mass n 440671, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)