Sez. L, Sentenza n. 4069 del 23/04/1999 (Rv. 525691 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Successione nel tempo di contratti collettivi - Principio della libera volontà delle parti stipulanti - Applicabilità - Conseguenze - Previdenza integrativa - Contratto collettivo prevedente disciplina meno favorevole per i lavoratori rispetto al contratto precedente - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
In base al principio secondo cui i rapporti tra contratti collettivi nella loro successione temporale non sono regolati dall'art. 2077 cod. civ. (che riguarda solo i rapporti tra contratti collettivi e contratti individuali) ma dalla libera volontà delle parti stipulanti, un contratto collettivo può incidere sia sull'entità delle prestazioni previdenziali integrative, sia sulla misura del contributo dovuto e modificarli in senso più sfavorevole al lavoratore diminuendo l'entità della prestazione o aumentando la misura del contributo dovuto. L'unico limite è costituito dalla salvezza dei diritti del lavoratore già acquisiti. Tale limite non può dirsi superato dalla semplice diminuzione delle prestazioni o dall'aumento delle contribuzioni in quanto tali misure vengono ad incidere da un lato su situazioni previdenziali non ancora acquisite e dall'altro su retribuzioni non ancora dovute. (Fattispecie relativa alla disciplina delle prestazioni previdenziali integrative del cosiddetto Fondo Casella per i lavoratori dei giornali quotidiani).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)