Sez. L, Sentenza n. 12751 del 28/11/1992 (Rv. 479797 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti | Acquisizione definitiva di un diritto derivante dal contratto collettivo caducato o sostituito da altro - Esclusione - Limiti - Clausola di salvaguardia - Rilevanza - Fattispecie relativa alla esclusione della configurabilità di una tale clausola nell'art. 46 C.C.N.L. 1 agosto 1979.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti
Ferma l'indisponibilità, da parte del sindacato, dei diritti soggettivi perfetti attribuiti da un determinato contratto collettivo, il lavoratore non può, peraltro, pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva; infatti, le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (ex art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva escluso, in tema di disciplina degli aumenti biennali di anzianità, di servizio e convenzionale, che potesse considerarsi come clausola di salvaguardia, della precedente disciplina più favorevole, l'art. 46 del C.C.N.L. 1 agosto 1979).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)