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Sez. L, Sentenza n. 9562 del 17/09/1993 (Rv. 483774 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti | Conservazione delle precedenti clausole secondo il criterio del trattamento più favorevole - Esclusione - Limiti - Clausole di salvaguardia - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483774-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Ultrattività, successione di contratti

Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (ex art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla Suprema Corte, aveva escluso, in tema di disciplina degli aumenti biennali di anzianità, di servizio e convenzionale, che potesse considerarsi come clausola di salvaguardia, delle precedente disciplina più favorevole, l'art. 46 del C.C.N.L. 1 agosto 1979).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)