Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 03/03/1999 (Rv. 523780 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles del 27 Settembre 1968 - Disciplina - Limiti alla esecuzione in Italia delle sentenze in materia civile e commerciale emesse negli altri Stati contraenti - Principi di ordine pubblico interno - Identificazione - Competenza - Corte di Giustizia della Comunità europea - Esclusione - Autorità giudiziaria dello Stato richiesto dell'" exequatur " - Principi di ordine pubblico interno riferibili alle norme procedurali - Tutela del diritto di difesa - Ricomprensione in esso della facoltà di impugnare la sentenza di appello dinanzi ad un giudice di terza istanza senza condizioni o limiti - Esclusione - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
I principi di ordine pubblico interno che, a norma degli artt. 27, n. 1, e 34 della Convenzione di Bruxelles del 27 Settembre 1968, attuativa dell'art. 220 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, resa esecutiva in Italia con legge 21 Giugno 1971, n. 804, e successivamente integrata e modificata con i protocolli 3 Giugno 1971 e 9 ottobre 1978, resi esecutivi in Italia con leggi 19 Maggio 1975, n. 180 e 29 Novembre 1980, n. 967, costituiscono un limite al riconoscimento ed alla esecuzione in Italia delle sentenze in materia civile e commerciale emesse negli altri Stati contraenti - principi la cui identificazione, non attenendo alla interpretazione del Trattato, non appartiene alla competenza della Corte di giustizia della Comunità europea, ma all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto dell'"exequatur" - sono riconducibili, per quanto attiene alle norme procedurali, unicamente ai principi inviolabili posti, nel nostro ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, tra i quali non è ricompresa la facoltà di impugnare la sentenza di appello dinanzi ad un giudice di terza istanza senza condizioni o limiti.Ne consegue che può essere dichiarata esecutiva in Italia una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Parigi, nonostante che il Presidente della Corte di cassazione francese abbia disposto, come è nei suoi poteri alla stregua dell'ordinamento processuale vigente in quel Paese, il ritiro dal ruolo del ricorso proposto contro le stessa sentenza su istanza del resistente, per non avere il ricorrente eseguito la decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 27, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 19/05/1975 num. 180, Legge 29/11/1980 num. 967, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)