Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20360 del 09/10/2015 (Rv. 636910 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Credito d'imposta ex legge n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti - Contratto di acquisto di nuovi beni - Anteriorità all'8 luglio 2002 - Condizioni - Fattispecie in tema di compromesso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito d'imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 richiede che la stipula del contratto di acquisto dei nuovi beni sia anteriore all'8 luglio 2002, senza che rilevi la loro consegna successivamente a tale data e neppure la successiva integrazione della volontà contrattuale ai fini dell'opponibilità ai terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto l'investimento non realizzato in virtù della mera stipula del compromesso di vendita).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)