Sez. 5, Sentenza n. 20144 del 07/10/2016 (Rv. 641185 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti - Regime originario - Applicabilità - Anteriorità dell'acquisto all'8 luglio 2002 - Contratto preliminare e versamento della caparra - Irrilevanza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito di imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, richiede che l'acquisto della proprietà dei nuovi beni sia anteriore all'8 luglio 2002, senza che possa, quindi, rilevare né la stipula di un contratto preliminare né il versamento di una caparra, aventi effetti meramente obbligatori tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)