Sez. 5, Sentenza n. 14220 del 28/07/2004 (Rv. 575018 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Autorizzazione al sindaco a stare in giudizio - Giunta municipale - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Autorizzazione conferita per i procedimenti di merito - Abilitazione ad ricorrere o a resistere per cassazione - Inidoneità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Anche nel nuovo quadro normativo rappresentato dall'art. 35, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi trasfuso nell'art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), stante il principio generale in esso articolo fissato - suscettibile di deroga solo ove la legge o lo statuto dispongano diversamente -, il potere di deliberare l'azione o la resistenza in giudizio spetta alla giunta municipale.Ad un tal riguardo, l'autorizzazione a stare in giudizio in rappresentanza del comune, rilasciata al sindaco dalla giunta municipale con riguardo ai procedimenti di merito, non abilita il sindaco medesimo a ricorrere o a resistere per cassazione, occorrendo a tal fine una distinta autorizzazione: la sua mancanza incide sulla capacità processuale dell'ente e, risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 142 art. 35, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)