Sez. 1, Sentenza n. 18070 del 08/09/2004 (Rv. 576864 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Iscrizione - Onere - Estensione - Portata - Fondamento - Distinzione tra pretese collegate a fatti registrati e non - Ammissibilità - Esclusione - Costi sopportati per i procedimenti espropriativi - Onere della riserva - Affermazione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto pubblico, dal combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del R.D. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis") si ricava la regola secondo cui l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Inoltre, poiché l'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto alla consegna dei lavori, fino alla loro esecuzione ed al collaudo, si articola in fasi successive, attraverso un procedimento formale e vincolato, svolgentesi in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare, allo stesso è imposto l'onere di contestare immediatamente tutte le circostanze che riguardano le prestazioni (eseguite o non), e che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste, attraverso un atto, pure esso a forma vincolata, e sotto la comminatoria della decadenza, nell'interesse pubblico alla tempestiva verifica delle contestazioni e alla continua evidenza della spesa dell'opera, in funzione della corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti. Dato il carattere generale di tale onere di iscrizione, consegue che non è ammesso distinguere tra pretese collegate a fatti registrati, per il quale vale il principio della decadenza, e fatti non registrati, estranei a siffatto onere di iscrizione: pertanto sono soggetti all'onere della riserva anche i costi sopportati per i procedimenti espropriativi, accollati dall'appaltatore, ai sensi degli artt. 8 e 93 del R.D. n. 350 del 1895 ed intimamente collegati già dagli artt. 360 e 361 della legge n. 2248 del 1865, All. F, alla spesa complessiva con la previsione che fa divieto all'imprenditore di richiedere il prezzo dell'appalto senza aver prima tacitato ogni domanda dei creditori <per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi>.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 8, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 93, Legge 20/03/1895 num. 2248 all. F art. 360, Legge 20/03/1895 num. 2248 all. F art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)