Sez. L, Sentenza n. 2751 del 18/03/1987 (Rv. 451863 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE - MEDICI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI E MEDICI DEL LAVORO - TASSATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE - MEDICI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI E MEDICI DEL LAVORO - TASSATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico di ufficio hanno carattere ordinatorio e finalità soltanto direttive, restando affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice la nomina di tale ausiliare anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza ed alla specifica qualificazione. Pertanto, l'inosservanza delle norme predette non produce nullità del processo, non avendo esse carattere cogente, neanche per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in quanto l'Obbligo (ex art. 146 disp. Att. Cod. proc. civ.) di includere nell'albo dei consulenti - per i processi relativi a domande di dette prestazioni - i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro è imposto all'organo che presiede alla formazione dell'albo, ma non limita il potere e la discrezionalità del giudice. (Conf 481/86, mass n 444079; (Conf 3091/82, mass n 421024; (Conf 412/82, mass n 418120).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 146, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)