Sez. L, Sentenza n. 3091 del 19/05/1982 (Rv. 421024 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITAZIONI CON RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA DEL TECNICO ED ALLA SUA COMPETENZA QUALIFICATA - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 146 DISP. ATTO COD. PROC. CIV. - ININFLUENZA - FUNZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITAZIONI CON RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA DEL TECNICO ED ALLA SUA COMPETENZA QUALIFICATA - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA EX ART. 146 DISP. ATTO COD. PROC. CIV. - ININFLUENZA - FUNZIONE.*
Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico di ufficio hanno natura e finalità semplicemente direttive e, pertanto, la scelta di tale ausiliario, anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua Competenza qualificata, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e la inosservanza di tali norme non produce alcuna nullità, non avendo esse carattere cogente. Tale carattere non può evincersi, nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, dall'art. 146 (nuovo testo sub art. 9 legge 11 agosto 1973 n. 533) disp. Att. Cod. proc. civ. (il quale prescrive che nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale debbono essere consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro), in quanto l'Obbligo dell'iscrizione di tali professionisti, nel quale si sostanzia la portata innovativa della norma, è rivolto all'organo preposto alla formazione dell'albo, non al giudice, e non introduce perciò un limite al potere di scelta di quest'ultimo. (V 412/82, mass n 418120).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 146, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 146, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)