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Sez. 3, Sentenza n. 2525 del 25/05/1989 (Rv. 462865 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE - PRECETTO - MANCANZA DELLA MENZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE HA DISPOSTO LA ESECUTORIETÀ E DELLA OPPOSIZIONE DELLA FORMULA - INESISTENZA DEL PRECETTO - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Stato
decisa il 1989-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462865-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE - PRECETTO - MANCANZA DELLA MENZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE HA DISPOSTO LA ESECUTORIETÀ E DELLA OPPOSIZIONE DELLA FORMULA - INESISTENZA DEL PRECETTO - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*

In tema di esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica bensì la nullità del precetto stesso per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod. proc. civ., che deve essere dedotta mediante opposizione agli Atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del precetto medesimo. (V 6331/80, mass n 410071; (V 3624/80, mass n 407478; (V 1819/71, mass n 352338).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)