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Sez. L, Sentenza n. 2652 del 07/07/1975 (Rv. 376619 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - RAPPORTO DI PORTIERATO - CONTRATTO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1962 - CLAUSOLA DI RIFERIMENTO DELLA RETRIBUZIONE MENSILE A TRENTA GIORNATE LAVORATIVE - CLAUSOLA DI IMPOSIZIONE AL PORTIERE DELL'ONERE DELLA SOSTITUZIONE DOMENICALE - PREVIA INDAGINE SULLA VALIDITA DI DETTE CLAUSOLE - NECESSITA - IPOTESI DI VALIDITA - CONSEGUENZE - IPOTESI D'INVALIDITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376619-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - RAPPORTO DI PORTIERATO - CONTRATTO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1962 - CLAUSOLA DI RIFERIMENTO DELLA RETRIBUZIONE MENSILE A TRENTA GIORNATE LAVORATIVE - CLAUSOLA DI IMPOSIZIONE AL PORTIERE DELL'ONERE DELLA SOSTITUZIONE DOMENICALE - PREVIA INDAGINE SULLA VALIDITA DI DETTE CLAUSOLE - NECESSITA - IPOTESI DI VALIDITA - CONSEGUENZE - IPOTESI D'INVALIDITA - CONSEGUENZE.*

In un rapporto di portierato svoltosi sotto il vigore del CCNL dell'11 luglio 1962 per i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani, al fine di accertare le spettanze dovute al dipendente per il lavoro prestato nelle festivita domenicali, e decisiva l'indagine sulla validita, in relazione alle norme imperative assicuranti al lavoratore il diritto al riposo settimanale, delle clausole dell'indicato contratto collettivo che riferiscono la retribuzione mensile a 30 giornate lavorative, lasciando a carico del portiere l'Onere finanziario di eventuali sostituzioni nelle domeniche. Nell'ipotesi di validita delle menzionate clausole, per il lavoro domenicale spetterebbe infatti la sola maggiorazione del 40 per cento, di cui all'art unico della legge 16 maggio 1956 n 526, da computarsi su 1'30 del salario mensile: nell'ipotesi di invalidita delle medesime, invece, la maggiorazione del 40 per cento dovrebbe essere computata su 1'26 del salario mensile, e dovrebbe essere corrisposta in aggiunta ad 1'26 della paga mensile. (V 321/74, mass n 367977; 2881/72, mass n 360612).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 16/05/1956 num. 526, Contr. Coll. 11/07/1962

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)