Sez. 3, Sentenza n. 17774 del 30/08/2011 (Rv. 619369 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Concessione di finanziamento bancario - Garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia - Condizioni.
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE
In tema di credito agrario, la previsione di una garanzia sussidiaria, da parte del Fondo interbancario di garanzia, in favore dei soggetti eroganti il finanziamento, pur avendo la funzione di consentire un più facile accesso al credito (consentendo l'erogazione del finanziamento anche in assenza di certezze sulla solvibilità del soggetto finanziato e sulla sua capità di produrre reddito), non opera, ai sensi dell'art. 24 del regolamento del Fondo, approvato con d.m. 15 giugno 1967, in caso di omissione o negligenza nell'espletamento degli accertamenti e delle formalità necessarie per l'assunzione delle garanzie connesse alla concessione del mutuo e allo svolgimento della procedura esecutiva. Ne consegue che la diligenza del buon banchiere, non richiesta nella fase di erogazione del finanziamento, è invece necessaria con riferimento alla fase dell'acquisizione delle garanzie patrimoniali ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., e del privilegio legale, previsto dall'art. 8 del r.d. 5 luglio 1928 n. 1760.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2740, Regio Decr. 05/07/1928 num. 1760 art. 8, DM Agricoltura e Foreste 15/06/1967 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)