Sez. 6, Sentenza n. 1286 del 12/12/2013 Cc. (dep. 14/01/2014) Rv. 258417 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo - Richiesta di riesame presentata dal difensore del terzo interessato - Presupposti - Procura speciale ex art. 100 cod.proc. pen. - Necessità - Contenuto essenziale - Differenze con la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)