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Sez. 3, Sentenza n. 6919 del 19/06/1995 (Rv. 492927 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Obbligazioni pecuniarie delle U.S.L. del Lazio - Legge Regione Lazio n. 58 del 1980 art. 32 - Luogo di pagamento - Presso la tesoreria dell'ente - Mora "ex re" - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492927-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In tema di spese delle Unità Sanitarie Locali, l'art. 32 della legge Regione Lazio 14 giugno 1980 n. 58 - a norma del quale il pagamento di tali spese viene disposto mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria - si conforma al principio, desumibile dall'art. 417 del Regolamento generale della contabilità dello Stato, secondo il quale i pagamenti dello Stato e degli altri enti pubblici devono essere effettuati presso gli appositi uffici dell'amministrazione debitrice e comporta inequivoca deroga alla regola dettata dall'art. 1182 cod. civ., determinando, quindi, l'inapplicabilità dell'ipotesi di "mora ex re", prevista dall'art. 1219 cod. civ.; né comportamenti o prassi tenute nel tempo dall'amministrazione valgono a costituire l'obbligo per l'amministrazione di effettuare il pagamento presso il domicilio del creditore, in quanto la manifestazione della volontà della pubblica amministrazione di obbligarsi non può desumersi "per facta concludentia", bensì necessita della forma scritta "ad substantiam". Ne consegue, che, in ogni caso di inadempimento alla scadenza, la costituzione in mora dell'amministrazione obbligata esige l'intimazione scritta di cui al primo comma dell'art. 1219 cod. civ. (nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che la prassi pluriennale seguita dalla amministrazione debitrice di effettuare i pagamenti mediante accredito su conto corrente bancario indicato dal creditore - così come previsto dall'art. 33 della legge regionale citata - aveva determinato un obbligo per la stessa di eseguire il pagamento presso il domicilio del creditore, ai sensi del comma secondo, n. 3, dell'art. 1219 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 417, Legge Reg. Lazio 14/06/1980 num. 58 art. 32, Legge Reg. Lazio 14/06/1980 num. 58 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)