Sez. L, Sentenza n. 3189 del 09/02/2009 (Rv. 606883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Personale di ruolo delle Camere di Commercio - Voci computabili - Disciplina applicabile - Rinvio contenuto nell'art. 77 del d.m. 12 luglio 1982 - Natura recettizia - Sopravvenienza della legge n. 335 del 1995 - Conseguenze - Fattispecie concernente la retribuzione di posizione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
In tema di criteri di computo dell'indennità di anzianità applicabile al personale dipendente delle Camere di commercio all'atto della cessazione dal servizio, l'art. 77 del regolamento approvato con d.m. del 12 luglio 1982, nello stabilire che gli assegni pensionabili rilevanti ai fini del calcolo debbano essere individuati sulla base della normativa previdenziale in vigore al momento della stessa cessazione dal servizio, contiene un rinvio di natura recettizia e non meramente formale. Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 2, comma nono, della legge n. 335 del 1995, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (nell'ambito delle quali rientrano anche le Camere di commercio, qualificate come enti autonomi di diritto pubblico per effetto della legge di riordino n. 29 del 1993) iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria si applica, in funzione della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni ed integrazioni, risultano pensionabili anche tutte le voci retributive accessorie - compresa la retribuzione di posizione - da includersi, come tali, nel calcolo della indennità di anzianità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 2 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., DM Industria Commercio e Artigianato 12/07/1982 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)