diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2172 del 28/05/1975 (Rv. 375944 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ATTRIBUZIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375944-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ATTRIBUZIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

La norma contenuta nel quarto comma dell'art 5 della legge n 898 del 1970 non prevede che il giudice, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, debba esaminare d'ufficio se ricorrano le condizioni per l'attribuzione di un assegno a favore dell'uno o dell'altro coniuge. (Conf 1283/74, mass n 369354).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)