Sez. U, Sentenza n. 20322 del 20/09/2006 (Rv. 591303 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Impugnazione, da parte dell'E.N.P.A.F., di decreti ministeriali individuanti gli immobili degli enti previdenziali da dismettere emanati ai sensi dell'art. 7 d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge n. 140 del 1997 - Determinazione della giurisdizione - Attribuzione al giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La cognizione dell'impugnazione - nella specie, da parte dell'E.N.P.A.F. (nella sua precedente veste di ente previdenziale pubblico titolare di patrimonio immobiliare) - dei decreti ministeriali con i quali sono stati individuati gli immobili degli enti previdenziali da dismettere ai sensi dell'art. 7 d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sulla scorta dell'attuazione della delega di cui all'art. 2 del d. lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché tali provvedimenti costituiscono espressione di un potere autoritativo a fronte del quale gli enti pubblici proprietari degli immobili sono titolari di interesse legittimo, ragion per cui le relative controversie non possono che essere attribuite alla giurisdizione del suddetto giudice, in relazione al disposto generale di cui all'art. 103, comma primo, Cost. .
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 7, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1934 art. 36, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 27 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 448 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 2, Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)