Sez. 3, Sentenza n. 11937 del 17/05/2010 (Rv. 613183 - 01)
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Enti previdenziali - Dismissione del patrimonio immobiliare - Immobili già destinati ad uso locativo - Diritto di prelazione dei conduttori - Esercizio dell'opzione legale - Disciplina transitoria - Art. 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001 - Interpretazione costituzionalmente orientata - Conseguenze - Applicabilità anche agli enti trasformati in fondazioni di diritto privato - Fattispecie relativa ad immobile di proprietà dell'E.N.P.A.F.
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO
La norma di diritto intertemporale, contenuta nell'art. 3, comma ventesimo, del d.l. n. 351 del 2001, (convertito nella legge n. 410 del 2001) che prevede espressamente l'obbligo di alienare gli immobili di proprietà degli enti previdenziali, non ceduti alle società di cartolarizzazione, ai conduttori che entro una certa data abbiamo manifestato la loro volontà di acquisto nelle forme prescritte dalla disposizione medesima, si applica anche agli enti previdenziali che, come l'E.N.P.A.F. (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti), si siano trasformati in fondazioni di diritto privato, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, posto che, altrimenti, la predetta trasformazione produrrebbe effetti ablativi ed estintivi di posizioni soggettive già protette attraverso la previsione di una prelazione ovvero di un'opzione legale garantita ai conduttori di enti pubblici ma non agli stessi conduttori in caso d'intervenuta privatizzazione dell'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 20 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)