Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 18/05/2010 (Rv. 612976 - 01)
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Beni immobili appartenenti ad enti pubblici privatizzati - Regime giuridico - Art. 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004 - Norma retroattiva - Esclusione - Fondamento.
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO
In tema di gestione dei beni immobili degli enti pubblici soggetti a privatizzazione, l'art. 1, trentottesimo comma, della legge n. 243 del 2004, pur essendo formulato come norma d'interpretazione autentica dell'art. 1, primo comma, del d.lgs. n. 104 del 1996, ha carattere innovativo, in quanto detta una nuova regola che si sovrappone alla precedente disciplina, escludendo gli immobili appartenenti agli enti previdenziali successivamente privatizzati dall'ambito di applicazione della regolamentazione afferente la gestione, il trasferimento dei beni immobili e le forme di realizzazione degli investimenti immobiliari stabilite nel predetto d.lgs. n. 104 del 1996, con il solo limite dei rapporti esauriti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 1 com. 1, Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)