diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9392 del 08/08/1992 (Rv. 478487 - 01)

Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Clausole onerose | Integrazione del rapporto negoziale - Discipline fissate in un distinto documento - Richiamo delle parti contraenti - Valore di clausole concordate alla disciplina richiamata - Specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Predisposizione unilaterale del documento richiamato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478487-01

Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Clausole onerose

Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di "relatio perfecta", il valore di clausole concordate, e, quindi, le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ., mentre non rileva in proposito l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (nella specie, con riguardo a contratto di fornitura in favore del ministero della difesa, trattavasi del richiamo al Capitolato d'oneri approvato con decreto ministeriale del 6 marzo 1934).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., DM Difesa 06/03/1934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)