Sez. L, Sentenza n. 1313 del 27/02/1979 (Rv. 397573 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - INQUADRAMENTO DOGMATICO - INCERTEZZA - IDENTIFICAZIONE DEL RITO E CONSEGUENTE SCELTA DELLA FORMA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO D'APPELLO - RIMESSIONE ALL'INIZIATIVA DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA COSIDDETTA ULTRATTIVITA DEL RITO SEGUITO IN PRIMO GRADO - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - INQUADRAMENTO DOGMATICO - INCERTEZZA - IDENTIFICAZIONE DEL RITO E CONSEGUENTE SCELTA DELLA FORMA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO D'APPELLO - RIMESSIONE ALL'INIZIATIVA DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA COSIDDETTA ULTRATTIVITA DEL RITO SEGUITO IN PRIMO GRADO - APPLICABILITA.*
Nei casi di incerto inquadramento dogmatico e giurisprudenziale del rapporto dedotto in giudizio, non puo essere lasciata alla iniziativa dell'appellante, sulla sola base dell'art 433 cod proc civ, l'identificazione del rito proprio della materia controversa e, conseguentemente, la scelta della Forma dell'atto introduttivo del giudizio di gravame (nella specie: contro la sentenza con la quale il pretore abbia dichiarato l'illegittimita del licenziamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art 28 della legge 20 maggio 1970, n 300). In tali casi deve prevalere il criterio della cosiddetta ultrattivita del rito seguito in primo grado in conseguenza della qualificazione della materia operata dal giudice, trasferendosi sul giudice dell'impugnazione, anche a garanzia delle controparti, il potere di rettificazione del rito, con la possibilita del passaggio al rito speciale o l'eventuale translatio iudicii al giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)