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Sez. 3, Sentenza n. 4069 del 08/07/1982 (Rv. 422043 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE E DECISIONE DI CONTROVERSIA AGRARIA CON IL RITO ORDINARIO NONOSTANTE LA SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPELLO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422043-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE E DECISIONE DI CONTROVERSIA AGRARIA CON IL RITO ORDINARIO NONOSTANTE LA SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - APPELLO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Qualora la causa inerente ad un rapporto agrario sia stata trattata e definita in primo grado con il rito ordinario, nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 409 cod. proc. civ. (fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533) che prescrive l'applicazione del rito del lavoro, il gravame deve essere introdotto in conformità del regime processuale seguito in prime cure, e, cioè, con citazione ad udienza fissa da notificarsi entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, senza necessità di depositare l'atto in cancelleria nel medesimo termine, mentre il cambiamento del rito può intervenire solo successivamente su ordine del collegio di secondo grado, ai sensi dell'art. 439 (nuovo testo) cod. proc. civ.. (V 1313/79, mass n 397573; (V 2364/77, mass n 386075; (Conf 398/81, mass n 410866; (Conf 6433/80, mass n 410198).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)