Sez. 1, Sentenza n. 32094 del 09/07/2026 Cc. (dep. 27/08/2026) Rv. 290509-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Violazione dell'art. 3 CEDU - Intervenuta cessazione dell’espiazione della pena - Domanda di riduzione della pena ex art. 35-ter, comma 1, ord. pen. in relazione a periodi di detenzione successivi - Inammissibilità - Condizioni - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in espiazione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)