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Sez. 1, Sentenza n. 2642 del 07/11/2024 Cc. (dep. 22/01/2025) Rv. 287469-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU - Rimedi risarcitori - Discontinuità cronologica tra periodi di detenzione relativi al medesimo titolo esecutivo - Termine di decadenza di cui all’art. 35-ter, comma 3, ord. pen. - Decorrenza - Completamento dell’espiazione della pena - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287469-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione - intervallati da periodi di libertà - relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamento dell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)