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Sez. 5, Sentenza n. 18819 del 24/01/2023 Cc. (dep. 04/05/2023) Rv. 284405 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Intervenuta espiazione della pena al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014 - Tardività della richiesta - Configurabilità - Termine semestrale di decadenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2023-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284405-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di detenuti o internati, è inammissibile per tardività la richiesta risarcitoria proposta, ex art. 35-ter ord. pen., allorquando risultino decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, nel caso in cui si riferisca a periodi di pena espiati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso.

Legge 26/07/1975 num. 254 art. 35 ter, Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2 com. 3, Legge 11/08/2014 num. 117 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)