Sez. 1 - , Sentenza n. 54862 del 17/01/2018 Cc. (dep. 07/12/2018) Rv. 274971 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Violazione dell'art. 3 CEDU - Intervenuta cessazione dell’espiazione della pena – Rimedio specifico della riduzione di pena in relazione ad esecuzioni detentive successive – Inammissibilità - Condizioni - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatta interpretazione è coerente sia con il testo dell'art. 35-ter, ord. pen. sia con il principio del divieto di fungibilità della pena in relazione a reati successivi a quello cui afferisce l'esecuzione già esaurita).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)