Sez. L, Sentenza n. 4811 del 24/10/1978 (Rv. 394501 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO CONSISTENTE NELLA CHIUSURA DEL REPARTO O DELL'ATTIVITA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO CONSISTENTE NELLA CHIUSURA DEL REPARTO O DELL'ATTIVITA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
Ai fini della legittimita del licenziamento individuale, che sia stato intimato per giustificato motivo consistente nella chiusura del reparto o dell'attivita alla quale sia addetto il dipendente, il datore di lavoro ha l'Onere di provare le circostanze rilevanti per l'individuazione dell'attivita, a cui il dipendente era addetto nell'ambito dell'impresa della cessazione di tale attivita e della continuazione del lavoro in altri settori, in modo da consentire la verifica della sussistenza dell'addotto giustificato motivo sotto il duplice profilo dell'ultimazione dell'attivita nella quale il lavoratore era impiegato e dell'impossibilita di utilizzarlo in altra che eventualmente prosegua. (V 2103/77, mass n 385827).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)