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Sez. L, Sentenza n. 2103 del 20/05/1977 (Rv. 385827 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CHIUSURA O SOPPRESSIONE DEL REPARTO O DELL'ATTIVITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385827-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CHIUSURA O SOPPRESSIONE DEL REPARTO O DELL'ATTIVITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

Al fine della legittimita di licenziamento individuale, che sia stato intimato per giustificato motivo consistente nella chiusura o soppressione del reparto o dell'attivita alla quale era addetto il dipendente, il datore di lavoro e tenuto a provare, oltre l'obiettivo verificarsi di detta situazione, l'impossibilita di utilizzare il dipendente medesimo in altri settori, ma non anche a dimostrare che quella ristrutturazione aziendale sia derivata da validi ed apprezzabili motivi (nella specie, passivita), rimanendo irrilevante che questi ultimi siano stati indicati nella lettera di licenziamento.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)