Sez. L, Sentenza n. 1083 del 09/02/1985 (Rv. 439216 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ART. 3, PRIMO COMMA, LEGGE 23 OTTOBRE 1960 N. 1369 - ESPRESSIONE NELL'INTERNO DELLE AZIENDE - INTERPRETAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ART. 3, PRIMO COMMA, LEGGE 23 OTTOBRE 1960 N. 1369 - ESPRESSIONE NELL'INTERNO DELLE AZIENDE - INTERPRETAZIONE.*
Nell'interpretazione dell'art. 3, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - il quale sancisce l'Obbligo solidale degli imprenditori appaltanti e degli appaltatori di opere e servizi, che rientrino nella normale attività produttiva dell'impresa appaltante e che si eseguono all'interno di questa, di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dagli imprenditori appaltanti - l'espressione "nell'interno delle aziende" non va intesa come mero riferimento topografico nel senso che l'attività dell'appaltatore debba svolgersi nell'interno dello stabilimento o degli stabilimenti dove ha Sede l'attività produttiva, bensì nel senso che l'attività dell'appaltatore riguardi un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo, come è confermato anche dal disposto dell'art. 5 della medesima legge che, introducendo eccezioni alla regola suddetta, riguarda esclusivamente lavori appaltati chiaramente estranei a quelli che caratterizzano detto ciclo. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto soggetta alla disciplina del citato art. 3 della legge n. 1369 del 1960 la concessione in appalto da parte della R.a.I. Di servizi di ripresa di immagini fotografiche riproducenti avvenimenti e spettacoli curati nell'Esercizio dell'attività istituzionale propria dell'impresa appaltante). (V 6212/81, mass n 416991; (V 2471/81, mass n 413251; (V 1993/70, mass n 348060).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)