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Sez. L, Sentenza n. 2471 del 24/04/1981 (Rv. 413251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LAVORO PRESTATO DAI DIPENDENTI DI UN'IMPRESA APPALTATRICE RELATIVO AD ESIGENZE TEMPORANEE ED ESTRANEE AL CICLO PRODUTTIVO DELL'IMPRESA COMMITTENTE - PRINCIPIO DELL'UNICITA DI TRATTAMENTO FRA DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTANTE E DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LAVORO PRESTATO DAI DIPENDENTI DI UN'IMPRESA APPALTATRICE RELATIVO AD ESIGENZE TEMPORANEE ED ESTRANEE AL CICLO PRODUTTIVO DELL'IMPRESA COMMITTENTE - PRINCIPIO DELL'UNICITA DI TRATTAMENTO FRA DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTANTE E DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il principio dell'unicita di trattamento fra dipendenti della impresa appaltante e dipendenti dell'impresa appaltatrice, stabilito dall'art 3 della legge 23 ottobre 1960 n 1369 (sugli appalti di mano d'opera) per l'ipotesi in cui il lavoro prestato dai dipendenti della seconda sia assimilabile a quello svolto dai dipendenti della prima in quanto inerente al ciclo produttivo e all'organizzazione aziendale della stessa, e inapplicabile, a norma dell'art 5 della stessa legge, nel caso in cui il lavoro prestato dai dipendenti della ditta appaltatrice sia relativo ad esigenze temporanee e comunque estranee al ciclo produttivo dell'impresa committente. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici. (V 3550/74, mass n 372066; (V 2914/74, mass n 371352; (V 898/72, mass n 357139; (V 1790/70, mass n 347756).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)