Sez. 2, Sentenza n. 1993 del 13/10/1970 (Rv. 348060 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MISURA - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI OPERE E SERVIZI RIENTRANTI NELLA NORMALE ATTIVITA DELL'AZIENDA APPALTANTE - CONTENUTO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MISURA - OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI OPERE E SERVIZI RIENTRANTI NELLA NORMALE ATTIVITA DELL'AZIENDA APPALTANTE - CONTENUTO - LIMITI.*
Nell'interpretazione dell'art 3, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n 1369, il quale sancisce l'Obbligo dell'appaltatore di opere e servizi, che rientrino nella normale attivita produttiva dell'azienda appaltante e che si eseguano nell'interno dell'azienda stessa, di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dall'imprenditore appaltante, l'espressione 'interno dell'aziendà non va intesa come un mero riferimento topografico, nel senso che l'attivita dell'appaltatore debba svolgersi nell'interno dello stabilimento o degli stabilimenti ove ha Sede l'attivita produttiva del concedente l'appalto bensi nel senso che l'attivita dell'appaltatore riguardi un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attivita dell'impresa concedente l'appalto, uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo. (nella specie, ai dipendenti di una ditta cui l'impresa appaltatrice del servizio esattoriale aveva affidato il servizio di trasporto dei mobili pignorati o sequestrati e stata peraltro negata l'equiparazione di trattamento rispetto ai dipendenti dell'esattoria, rientrando tale ipotesi nella casistica eccettuativa dell'art 5 della legge).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)