Sez. 3, Sentenza n. 8443 del 02/08/1995 (Rv. 493520 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Comunicazione in forma diversa da quella prevista dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Requisiti - Intimazione di sfratto per finita locazione - Idoneità.
LOCAZIONE - DISDETTA
La disdetta del contratto d locazione per uso abitativo può essere comunicata anche con forma diversa da quella prescritta dall'art. 3 della legge n. 392 del 1978, purché inequivocabilmente intesa a rivelare in concreto la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza e può, quindi, essere contenuta anche in un atto processuale che logicamente e giuridicamente presupponga la volontà di disdettare il contratto o riveli tale volontà. Pertanto, anche l'intimazione di sfratto per finita locazione può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1506, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)