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Sez. 5, Sentenza n. 5365 del 07/03/2014 (Rv. 630594 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Prova contraria - Oggetto - Possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte - Riferimento alla posizione reddituale dell'intero nucleo familiare - Necessità - Fondamento - Presunzione di concorso alla produzione del reddito - Riferimento alla sola famiglia nucleare - Redditi di altri parenti o affini conviventi - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630594-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest'ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)