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Sez. L, Sentenza n. 6169 del 07/12/1985 (Rv. 443300 - 01)

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE - AZIENDA ASFALTI SICILIANI - OBBLIGO DI ASSUNZIONE SOLTANTO A MEZZO DI CONCORSO - INOSSERVANZA - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - RETRIBUZIONE PER LE MANSIONI SVOLTE - DIRITTO DEL LAVORATORE - DIRITTO DEL MEDESIMO AD UNA SPECIFICA QUALIFICA EX ART. 2103 COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443300-01

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE - AZIENDA ASFALTI SICILIANI - OBBLIGO DI ASSUNZIONE SOLTANTO A MEZZO DI CONCORSO - INOSSERVANZA - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - RETRIBUZIONE PER LE MANSIONI SVOLTE - DIRITTO DEL LAVORATORE - DIRITTO DEL MEDESIMO AD UNA SPECIFICA QUALIFICA EX ART. 2103 COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*

A norma del combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, legge regionale siciliana 8 agosto 1960 n. 36, istitutiva dell'azienda asfalti siciliani, e dell'art. 6 della legge regionale siciliana 7 maggio 1958 n. 14, l'Obbligo per l'azienda predetta di assumere soltanto a mezzo di concorso il personale necessario (ad eccezione di quello destinato a prestazioni manuali) è sanzionato dalla nullità del provvedimento di assunzione. Pertanto, in caso di inosservanza della suddetta prescrizione, trova applicazione il disposto dell'art. 2126 cod. civ. secondo cui la nullità non produce effetto solo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, ma il rapporto invalido non è equiparato, per il periodo successivo, a quello valido, con la conseguenza della spettanza al lavoratore della retribuzione per le mansioni svolte ma non del diritto a conseguire una specifica qualifica a norma dell'art. 2103 cod. civ.. (nella specie il giudice del merito aveva riconosciuto fondata la doglianza di un impiegato dell'azienda asfalti siciliani, il quale - essendo stato assunto senza concorso - assumeva di essere stato illegittimamente assegnato a mansioni inferiori e reclamava il riconoscimento della qualifica superiore. La suprema Corte ha cassato tale pronuncia affermando il principio di cui alla massima). (V 6660/84, mass n 438196; (V 3373/83, mass n 428271; (V 2341/78, mass n 391737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 08/08/1960 num. 36 art. 9, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)