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Sez. 1, Sentenza n. 7525 del 12/08/1997 (Rv. 506704 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - FORMA | Persona giuridica - Delibera assembleare - Atto interno - Manifestazione della volontà da parte dell'organo esecutivo dell'ente ai fini della rilevanza esterna - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506704-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - FORMA

Costituisce principio fondamentale dell'agire della persona giuridica quello secondo cui per l'espressione esterna della volontà occorre sempre l'intermediazione dell'organo rappresentativo. Pertanto, quando uno dei contraenti è una persona giuridica, la delibera assembleare avente ad oggetto la formulazione di uno degli elementi dell'accordo contrattuale a norma degli artt. 1325, n. 1 e 1326 cod. civ., costituisce atto interno della società, mentre la rilevanza esterna è affidata alla dichiarazione dell'organo esecutivo dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 2364

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)