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Sez. 2, Sentenza n. 9710 del 17/11/1994 (Rv. 488669 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Attività di gestione affidata ad un consiglio di amministrazione - Potere deliberativo e potere di rappresentanza esterna - Rispettiva titolarità del consiglio di amministrazione e del presidente o amministratore cui sia stato conferito il potere - Delibera consiliare - Natura - Valore di proposta contrattuale - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488669-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

Quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio di amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio di amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto, la delibera consiliare in cui si concreta la volontà dell'organo collegiale di compiere un atto rientrante nell'oggetto sociale non ha valore di proposta di contratto (art. 1326 cod. civ.), ma costituisce atto interno con effetto limitato ai soggetti legati dal rapporto sociale ed è solo necessario presupposto della manifestazione di volontà del soggetto investito del potere rappresentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2258, Cod. Civ. art. 2384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)