Sez. 6, Sentenza n. 9041 del 15/02/2006 Cc. (dep. 15/03/2006) Rv. 233916 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato del quale già risulti la non conoscenza della lingua italiana - Ordinanza applicativa di misura cautelare - Traduzione contestuale all'emissione o all'esecuzione del provvedimento - Necessità - Esclusione, in relazione ai "tempi tecnici" richiesti per l'adempimento - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
La necessità che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto straniero del quale già risulti dagli atti la non conoscenza della lingua italiana sia tradotta "immediatamente" in lingua a lui nota non implica che tale adempimento debba essere contestuale all'emissione o all'esecuzione dell'ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, per cui nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni (principio affermato, nella specie, in un caso in cui dalla data di emissione dell'ordinanza a quella della sua notifica, previa traduzione nella lingua madre del destinatario, di origine araba, erano trascorsi sette giorni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)