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Sez. 1, Sentenza n. 43482 del 22/04/2013 Cc. (dep. 24/10/2013) Rv. 257403 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ex art. 27 cod. proc. pen. - Straniero alloglotta - Traduzione del provvedimento - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257403-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

Non è nulla, per l'omessa traduzione nella lingua madre dell'imputato alloglotta, l'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., la custodia cautelare in carcere, riproducendo l'ordinanza cautelare emessa dal giudice, poi dichiaratosi incompetente, del cui contenuto l'imputato sia stato pienamente edotto nel corso del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)