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Sez. 6, Sentenza n. 48469 del 04/12/2008 Cc. (dep. 30/12/2008) Rv. 242147 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato del quale già risulti la non conoscenza della lingua italiana - Ordinanza applicativa di misura cautelare - Traduzione contestuale all'emissione o all'esecuzione del provvedimento - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242147-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

La necessità che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di una persona straniera, della quale risulti dagli atti la mancata conoscenza della lingua italiana, sia tradotta immediatamente in una lingua a lui nota, non implica che tale adempimento debba essere contestuale all'emissione o all'esecuzione dell'ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, con la conseguenza che nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni. (Fattispecie relativa al decorso di sei giorni dalla data di emissione dell'ordinanza custodiale a quella della sua notificazione alla persona interessata, previa traduzione in lingua a lei nota).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)