Sez. 4, Sentenza n. 10481 del 22/11/2007 Cc. (dep. 07/03/2008) Rv. 238960 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Destinatario del provvedimento - Cittadino straniero che non comprende la lingua italiana - Traduzione dell'ordinanza - Necessità - Omessa traduzione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Sanatoria - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
La mancata traduzione dell'ordinanza che applica ad un cittadino straniero, che non comprende la lingua italiana, una misura cautelare configura una nullità a regime intermedio, che tuttavia risulta sanata qualora l'interessato abbia successivamente esercitato il proprio diritto di difesa in modo tale da far presupporre la piena e completa comprensione del provvedimento cautelare. (Fattispecie in cui nel ricorso al Tribunale del riesame l'indagato non si era limitato a rilevare l'omessa traduzione dell'ordinanza, ma aveva altresì eccepito l'incompetenza territoriale del giudice che l'aveva emessa, dimostrando così, secondo la Corte, di essere stato reso edotto delle ragioni che avevano determinato l'emissione del provvedimento impugnato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)