Sez. L, Sentenza n. 24367 del 01/10/2008 (Rv. 604962 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Recedibilità "ad nutum" - Inderogabilità - Esclusione - Apposizione convenzionale di un termine di durata - Legittimità - Conseguenze in caso di recesso senza giusta causa - Diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo residuo.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE
In tema di contratto d'opera, risponde ad interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti, "ex" art. 1322 cod. civ., la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l'interruzione del rapporto contrattuale, per l'inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)